FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Last update 15/7/2024
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ITF S.r.l. a socio unico (di seguito anche “ITF”, “ITFinance” o “Mediatore Creditizio”), con sede legale in Via Giacomo Medici, 9/a – 35138 Padova (PD), CF e P.IVA 05212940281 – PEC: itfinance@actaliscertymail.it Tel. +39 049 5001500, Fax +39 049 5001692, ha ottenuto in data 10 agosto 2022 l’autorizzazione ad operare in qualità di Mediatore Creditizio – N° iscrizione OAM M559.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al punto precedente nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
- L’esercizio professionale dell’attività di Mediazione Creditizia è subordinato all’iscrizione nell’Elenco tenuto dall’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall’articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all’art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
- La Mediazione Creditizia comprende l’attività di consulenza per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e l’inoltro delle richieste a quest’ultimo.
- Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
- L’attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento non venisse concesso.
- Il Mediatore Creditizio può operare: a) “in convenzione” con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; b) “fuori convenzione” con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.
CARATTERISTICHE E RISCHI SPECIFICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA DEL MEDIATORE ITF S.R.L.
- Il Mediatore creditizio sopra indicato intende rivolgersi esclusivamente ad un Cliente è un soggetto professionale (persona fisica o giuridica) che agisce al di fuori della definizione di «consumatore», che indica, secondo l’art. 120 quinquies t.u.b., “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” ovvero l’analoga definizione contenuta nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi non riconducibili all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3, comma 1, lett. a);
- Il Mediatore opera esclusivamente con offerta fuori sede (cioè riguardante la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico), operando per il tramite di processi telematici a distanza (anche automatizzati), utilizzando una piattaforma telematica ad accesso identificativo con credenziali verificate, gestita da ITF od eventuali partner tecnici terzi, che metterà in connessione il Cliente con i Finanziatori per la trasmissione della documentazione necessaria allo sviluppo istruttorio e liquidativo del Finanziamento.
- Il contratto di mediazione prevede per esplicare i suoi effetti la conclusione del contratto di mediazione, con la registrazione al servizio di integrazione software gestito da ITF, seguita dalla registrazione all’area riservata del finanziatore che eroga il factoring, che comunicherà all’Utente ed a ITF l’avvenuta positiva valutazione della posizione creditizia; l’Utente sarà quindi tenuto ad accedere nuovamente alla piattaforma di ITF per utilizzare il servizio che, in ultima istanza, è sottoposto alle valutazioni tecniche discrezionali, anche successive, del Finanziatore per essere utilizzato.
- Il Mediatore consente l’accesso al servizio tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
Eventuali variazioni di orario saranno tempestivamente comunicate sul Sito, così come eventuali sospensioni derivanti da necessità di manutenzione straordinaria o cause di forza maggiore. ITF non è responsabile per eventuali difficoltà di accesso dovute a problemi della rete telematica esterna e/o a difficoltà hardware o software dell’apparecchiatura del Cliente, ovvero relative all’integrazione con portali o software di terze parti tra cui SACE FCT, ovvero altro finanziatore. L’Utente è responsabile di eventuali utilizzi illeciti da parte di terzi in conseguenza di furto o smarrimento delle credenziali, sopportandone i relativi costi sino al momento della comunicazione. In ipotesi di utilizzo del servizio attraverso un portale o un software di terze parti, si acconsente che l’esecuzione della richiesta di servizi venga a transitare sul portale o software stesso per come integrato con il sito di ITF, e che le ipotesi di cessazione del servizio del portale o del software non diano diritto all’ulteriore esecuzione delle obbligazioni del presente contratto da parte di ITF, che ne viene tenuta indenne. - L’Utente si obbliga ad evitare qualsiasi comportamento volto al conseguimento di scopi diversi da quelli sopra descritti. Tale ultima obbligazione viene prevista quale clausola risolutiva espressa del rapporto e tale da legittimare ITF a sospendere immediatamente ed integralmente l’esecuzione del contratto.
- L’unico responsabile per le valutazioni tecniche discrezionali di concessione del finanziamento, ovvero di successiva esecuzione dei pagamenti, nonché dell’autorizzazione alla formazione di factoring su un determinato debitore è e rimane anche successivamente il Finanziatore
- Al Mediatore viene comunicata unicamente la preapprovazione della linea di finanziamento ma non anche il diniego.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.
- Saranno dovute dal Cliente nella misura secondo la tabella che segue.
- La “provvigione” (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata su importo deliberato, verrà determinato dalle parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuto dal Cliente a ITF in via di principio, all’atto di approvazione del finanziamento da parte dell’intermediario finanziario erogante.
| Provvigioni di mediazione spettanti al Mediatore Creditizio da parte del Cliente (provvigione da calcolare sul netto del capitale erogato). | 0,00 % (percentuale massima) |
| Provvigioni di mediazione spettanti al Mediatore Creditizio dall’intermediario finanziario (nella misura massima indicata nei fogli informativi del singolo intermediario finanziario, in relazione al tipo di finanziamento richiesto) calcolate sulla remunerazione del finanziatore | 20,00 % (percentuale massima) |
| Spese documentate (es. imposte di bollo, spese bancarie, spese postali, visure, etc.) da rimborsare al Mediatore Creditizio e previste anche in caso di mancata erogazione del finanziamento e di rilascio da parte del Cliente di informazioni false o inesatte in merito alla propria situazione finanziaria. | € 0,00 |
| Spese di istruttoria | € 0,00 |
| Spese comunicazioni factoring in corso | € 0,00 |
| Spese per conservazione digitale documentale | € 0,00 |
| Spese per servizi accessori al factoring | € 0,00 |
| Penali | € 0,00 |
- L’importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente sarà comunicato al Finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del Taeg/Isc, nella sola ipotesi di successiva eventuale variazione delle presenti condizioni rispetto a quanto qui rappresentato per i rapporti creditizi successivi.
- Sono carico del Cliente le spese per l’istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta e le imposte relative al finanziamento.
- ITF dichiara di ricevere una commissione dagli intermediari finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.
- Il Mediatore non propone servizi accessori e deve intendersi compresa nella remunerazione del mediatore ottenuta dal solo Finanziatore anche la predisposizione della piattaforma per la trasmissione dei dati richiesti dal Finanziatore, che pertanto, è priva di costi per il Cliente.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE
FINALITÀ DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
- Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari, con l’incarico di mettere l’Utente in relazione esclusivamente digitale con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (c.d. Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nell’esecuzione del Finanziamento per il tramite della predisposizione di una piattaforma di comunicazione a distanza che consenta la trasmissione delle documentazioni richieste dal Finanziatore, senza ulteriore predisposizione di attività di consulenza di tipo diverso.
- Tipologia di Finanziamento richiesto: Digital Factoring pro soluto.
DIRITTI DEL CLIENTE
- Il Cliente, soggetto giuridico o comunque utente esclusivamente professionale diverso dal consumatore, all’atto della richiesta di registrazione, prima della conclusione del contratto di mediazione (e nuovamente al momento della conclusione del contratto) riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso il presente foglio informativo contenente informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
- Il Cliente ha diritto di ottenere e di poter asportare, presso i locali del Mediatore Creditizio o mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso contenente le principali norme di trasparenza e il presente foglio informativo contenente informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. In ogni caso tutta la documentazione informativa sui prodotti finanziari erogabili allo stato è rinvenibile online sul sito https://itfinance.it/
- Il Cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto, avendo meri fini informativi.
- Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta – con il relativo documento di sintesi – che include il presente foglio informativo, che forma parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
- Il Cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione creditizia dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
- È fatto obbligo al Cliente:
- di fornire a ITF la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
- di dichiarare l’esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- di dichiarare di non essere in stato di crisi o di insolvenza e di non avere richiesto misure protettive e cautelari (ex artt. 18 e 19 cc.ii.) o strumentali alla regolazione della crisi e dell’insolvenza o di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, di composizione negoziata della crisi od altro strumento previsto dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12/1/2019, n. 14 e ss.mm.ii.), né di avere avuto notizia dell’apertura d’ufficio di strumenti di regolazione o liquidazione giudiziale, anche relative ai gruppi di impresa, liquidazione coatta amministrativa od ogni altra procedura prevista dal codice sopra citato.
- di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO
- Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo:
- di mettere in contatto il Cliente con almeno una banca o intermediario finanziario ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- di rispettare il segreto professionale;
- di provvedere all’identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio
- di comunicare al Cliente senza ritardo, e comunque entro un tempo ragionevole e con comunicazione per canale telematico, la possibilità di utilizzare i servizi telematici successivamente all’accettazione del Finanziatore ad erogare il Finanziamento, fermo restando che analoga comunicazione è di pertinenza del Finanziatore e dallo stesso verrà comunicata al Cliente.
- Di trasmettere senza ritardo al Finanziatore con collegamento telematico sicuro per il tramite della propria piattaforma la documentazione del Cliente attinente al Finanziamento, se ed in quanto il Cliente abbia provveduto a caricarla sulla piattaforma ITFinance.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
- Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a/r o PEC, o comunque dichiarare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, nelle seguenti ipotesi:
- il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore,
- il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti,
- il Cliente abbia omesso di fornire dati rilevanti od attinenti alle procedure previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12/1/2019, n. 14 e ss.mm.ii)
- il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia
- il Cliente abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore
- si versi in ipotesi di diniego totale del Finanziamento da parte del Finanziatore.
- La mediazione non prevede penali, ma rimane salvo l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla condotta del Cliente.
TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE
- Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio, con la sottoscrizione del contratto di mediazione, a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
- Il contratto di mediazione creditizia è a tempo indeterminato, con la facoltà di recesso delle parti in qualunque momento, con un preavviso scritto inoltrato via PEC di almeno 60 (sessanta) giorni, in ragione della possibilità per il Cliente di utilizzare il servizio informatico di facilitazione istruttoria della trasmissione dei documenti previsto dalla piattaforma di ITFinance.
- Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso soddisfatto ove il Finanziamento sia stato concesso, anche successivamente, grazie all’attività di contatto svolta dal Mediatore.
- Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all’incarico conferito, previa comunicazione PEC inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
- Il Cliente prende atto che, se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
- Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
- Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di erogazione parziale del finanziamento richiesto.
- Il Cliente prende atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell’attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.
RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
- Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto. Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata a/r. a ITF S.r.l. a socio unico via Giacomo Medici, 9/a – 35138 Padova (PD) o via PEC all’indirizzo itfinance@actaliscertymail.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:
- nominativo/denominazione e recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
- motivazione del reclamo;
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.
- Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il Cliente e il Mediatore Creditizio potranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria, ma il Cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio, non essendo previsto dalla normativa attualmente vigente.
FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Padova.
LEGGENDA ESPLICATIVA
- Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
- Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l’intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all’art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi del successivo art. 107.
- L’indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- Mediatore creditizio. Colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Organismo per l’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
- Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall’inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- Compenso dovuto al Mediatore commisurato all’importo del finanziamento.
- Servizi accessori. Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- Il Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
- Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con la Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
ITF Srl a socio unico
Sede legale
Via G. Medici 9/a
35138 Padova
Sede operativa
Viale della Navigazione Interna 91/93 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. +39 049 5001695
Pec: itfinance@actaliscertymail.it
E-mail: info@itfinance.it
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